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Gli obblighi del Tribunale italiano per i minorenni ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori.

La sottrazione internazionale dei minori tra diritto italiano e diritto internazionale.

Gli obblighi del Tribunale italiano per i minorenni ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori.

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo quanto disposto dalla Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, il Tribunale italiano per i minorenni, nel determinare se via stato o meno un trasferimento o un mancato ritorno illecito, può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

Il Tribunale per i minorenni ha facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato.

Tuttavia, dopo aver ricevuto la notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato rientro, il Tribunale per i minorenni non potrà deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della Convenzione relative al ritorno del minore siano soddisfatte, a meno che venga presentata un'istanza entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.

Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento in Italia, non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore in forza della Convenzione; tuttavia, il Tribunale per i minorenni può prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Avv. Luca Santaniello

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