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Il principio del non respingimento

La Corte Europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per i respingimenti dei profughi africani.

Il principio del non respingimento

Il non respingimento costituisce un principio fondamentale del diritto d'asilo e del diritto internazionale dei rifugiati. Esso consiste nel diritto dei profughi a non essere condotti nei territori dove le loro vite e loro libertà potrebbero essere messe seriamente in pericolo. Mentre il diritto d'asilo politico si riferisce alle persone che potrebbero essere perseguitate per la loro appartenenza a gruppi politici, etnici o sociali, il diritto al non respingimento riguarda genericamente tutti coloro che provengono da zone di guerra o di disastro.
Il principio del non respingimento è stato ufficialmente introdotto nel 1951 dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo Status dei rifugiati. Tale Convenzione ha definito la nozione di rifugiato, i suoi diritti e gli obblighi degli Stati contraenti (il non respingimento costituisce anche un principio del diritto internazionale consuetudinario, pertanto anche gli Stati non contraenti sono tenuti a rispettarlo).
Secondo la Convenzione "rifugiato è colui che si trova fuori dal proprio Stato di appartenenza ed ha fondato timore, nel caso vi facesse ritorno, di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico; oppure colui che non avendo alcuna nazionalità e trovandosi fuori  dal Paese della sua abituale residenza, è impossibilitato o ha serio timore di farvi ritorno. Il rifugiato ha il diritto di non essere punito o sanzionato per il suo ingresso o la sua presenza illegale nello Stato in cui si rifugia. Infatti l'art. 31 della Convenzione stabilisce che gli Stati contraenti non possono punire i rifugiati che, provenienti dai territori dove le loro vite e libertà sono sottoposte a serio pericolo, entrano o soggiornano nei loro territori senza permesso. Nessuno Stato contraente può espellere o ricondurre i rifugiati alle frontiere dei territori dove possono essere perseguitati (art.33).
Anche la Corte Europea dei diritti umani ha più volte ribadito che il respingimento dei rifugiati viola l'art.3 della Convenzione Europea sui diritti umani. Infatti, secondo la Corte di Strasburgo, gli Stati non possono deportare, estradare o condurre, gli individui verso quei territori in cui sarebbero sottoposti a torture o trattamenti inumani. Per queste ragioni la Corte ha condannato, il 23 Febbraio del 2012, lo Stato italiano per i respingimenti dei profughi somali ed eritrei verso la Libia di Gheddafi.

Avv. Luca Santaniello

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