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La sottrazione internazionale di minorenni in Argentina

La potestà genitoriale, il diritto di visita e la sottrazione internazionale di minori in Argentina.

La sottrazione internazionale di minorenni in Argentina

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Codice Civile argentino definisce la potestà genitoriale, come l'insieme dei diritti e dei doveri che spettano ai genitori nei confronti dei figli, per la loro protezione e formazione, dal momento del concepimento sino al raggiungimento della maggiore età.

A tal fine, i minori sono sottoposti all'autorità e alla custodia dei propri genitori, i quali hanno l'obbligo di crescere i propri figli e provvedere alla loro alimentazione ed educazione.

Il regime di Patria Potestad stabilito dal Código Civil argentino, prevede che a decidere in merito alle questioni attinenti ai figli, sia non soltanto un genitore, ma entrambi.

In caso di separazione dei genitori, invece, l'esercizio della patria potestà spetterà al genitore affidatario, senza però, pregiudicare il diritto dell'altro genitore a conservare un'adeguata vita sociale con il figlio e di partecipare alla sua educazione.

Tale ultimo principio dà luogo al cd. diritto di visita, che comprende, oltre alla possibilità di comunicare con il figlio e di partecipare alla sua educazione, anche il diritto di far parte ampiamente della vita del minore, quindi, anche determinare il suo luogo di residenza. Così, ad esempio, ai sensi dell'art. 264 quater del Codice Civile argentino, affinchè il minore possa uscire dal territorio della Repubblica Argentina, è necessario il consenso espresso e congiunto di entrambi i genitori. Tale autorizzazione è richiesta non soltanto per uscire dal Paese temporaneamente, ma anche per un eventuale trasferimento all'estero.

Per l'ordinamento giuridico argentino, infatti, la facoltà di decidere il luogo di residenza del bambino, non spetta esclusivamente al genitore affidatario, ma anche al genitore non affidatario. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad un accordo, l'uscita del bambino dall'Argentina, o il suo trasferimento all'estero, dovrà essere decisa dal tribunale.

Occorre segnalare che in mancanza di accordo, i giudici argentini tendono a non autorizzare il viaggio e/o il trasferimento, perchè ciò renderebbe difficile l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore. Tuttavia, l'Argentina fa parte della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la quale riconosce al genitore affidatario, il diritto di decidere sul luogo di residenza del figlio minore.

Avv. Luca Santaniello

Sull'argomento vedi anche:

Il diritto di famiglia in Argentina: il divorzio

Divorzio tra Italiani e Argentini

L'interesse superiore del bambino e la sua residenza abituale, nell'ordinamento giuridico argentino

Convenzione dell'Aja del 1980

Assistenza legale nei casi di sottrazione internazionale di minore o trattenimento all'estero

Figli contesi tra genitori di nazionalità diversa

Il Testo della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

I Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

La sottrazione internazionale dei minori in Corea del Sud

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