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Il divorzio in Argentina

La disciplina del divorzio nel sistema giuridico argentino

Il divorzio in Argentina

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 213 del Código Civil argentino, il vincolo matrimoniale si scioglie:

- per la morte di uno dei coniugi
- in seguito al matrimonio contratto dal coniuge della persona dichiarata scomparsa con presunzione di morte
- per la sentenza di "divorcio vincular"

Il divorzio vincular, cioè sancito dal giudice, è l'istittuto giuridico che permette ai coiniugi di terminare il proprio vincolo matrimonale, potendo, pertanto, contrarre un nuovo matrimonio in futuro.

Per quanto riguarda le cause del divorzio, è possibile distinguere tra "causas con declaración de culpabilidad" e "causas sin declaración de culpabilidad". In pratica, anche in Argentina, la separazione e il divorzio possono essere addebitati alla responsabilità di uno dei coniugi.

Le cause di divorzio con dichiarazione di colpovelezza, sono le stesse previste per la separazione, dall'art. 202 del Codice Civile argentino, vale a dire: l'adulterio; il tentato omicidio, anche in concorso o come mandate, del coniuge o dei figli; l'ingiuria grave (giudicata dal giudice anche in base all'educazione, alla posizione sociale e alle altre circostanze del caso); l'abbandono volontario del tetto coniugale.

La domanda di divorzio può essere proposta da entrambi i coniugi congiuntamente, oppure da uno solo di essi.

Nel primo caso, i coniugi possono stabilire di comune accordo a chi spetterà l'affidamento dei figli minori, l'ammontare e la forma degli alimenti, la destinazione della casa familiare, la ripartizione dei beni matrimoniali etc. Il giudice, anche in questo caso, tenterà la conciliazione delle parti; se questa non riesce, allora sarà emessa sentenza di divorzio in base alle condizioni poste dai coniugi.

Invece, nel caso in cui il divorzio sia chiesto da uno solo dei coniugi, senza il consenso dell'altro, dopo l'espletamento, inutile, del tentativo di conciliazione da parte del giudice, si instaurerà un vero e proprio giudizio in contraddittorio, dove ciascuno dei coniugi, potrà far valere le proprie ragione. Tale giudizio si conclude con la sentenza del giudice, che stabilirà circa l'addebito, l'affidamento di eventuali figli minori, gli alimenti, etc.

Per quanto riguarda la competenza, ai sensi dell'art. 227, le azioni di separazione personale, di divorzio o di nullità del matrimonio, devono essere proposte innanzi al giudice del luogo in cui la coppia aveva la abituale residenza, oppure del luogo in cui risiede il coniuge convenuto. Per le azioni relative agli alimenti, è possibile proporre la domanda anche al giudice del luogo di abituale residenza del creditore dell'obbligazione alimentare.

Avv. Luca Santaniello

Nota: vedi anche Divorzio Internazionale

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