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Visto per residenza elettiva anche solo con conto corrente o pensione privata

Per il TAR del Lazio, il visto per residenza elettiva puņ essere rilasciato anche soltanto sulla base dei soldi depositati in banca o nei fondi pensionistici privati.

Visto per residenza elettiva anche solo con conto corrente o pensione privata

 

 

 

 

 

 

 

 

Confermato l'orientamento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in materia di visti per residenza elettiva. 
Con Sentenza del 5 luglio 2023, il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da due cittadini inglesi contro il diniego del visto d'ingresso per residenza elettiva, emanato dal Consolato Generale d'Italia a Londra.
Secondo il Consolato italiano, i cittadini britannici erano privi dei mezzi economici richiesti dalla normativa vigente in materia di visti per residenza elettiva, in quanto non erano titolari di una pensione pubblica e i loro conti correnti non potevano essere considerati come risorse economiche provenienti da rendite o pensioni. Inoltre, il Consolato Generale d'Italia a Londra aveva anche escluso i fondi pensionistici privati dei ricorrenti, sostenendo che non fossero risorse economiche stabili e regolari, come lo sono invece le pensioni pubbliche. 

I due cittadini inglesi hanno quindi impugnato il provvedimento di diniego del Consolato, affidando il loro ricorso all'Avv. Luca Santaniello dello Studio Legale Santaniello & Partners, esperto in materia di ricorsi contro i provvedimenti delle ambasciate e dei consolati italiani. 
Durante il giudizio è stato dimostrato che la legge che disciplina il visto per residenza elettiva non richiede necessariamente una rendita passiva (quale la pensione), ma si riferisce a qualsiasi risorsa economica diversa dal lavoro subordinato. Quindi, soltanto i mezzi economici provenienti dal lavoro dipendente (stipendio, salario) non possono essere calcolati per ottenere il visto per residenza elettiva, mentre nessuna limitazione è prevista per le risorse economiche provenienti da altre fonti, quali possono essere, ad esempio, i risparmi depositati sui conti correnti bancari oppure i fondi pensionistici privati. Su quest'ultimi, il tribunale amministrativo ha chiarito che anche nel caso in cui essi non danno luogo ad un pagamento mensile (come avviene per la pensione pubblica), il Consolato non può ignorarli e deve quindi considerare anche l'importo dei risparmi depositati su tali fondi pensionistici privati. 

Infine, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha anche condannato il Ministero degli Affari Esteri italiano (che rappresenta il Consolato) a pagare le spese legali in favore dei ricorrenti.  

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