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Accolto il ricorso contro il Consolato Generale d'Italia a New York e il Ministero degli Affari Esteri.

Annullato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emesso nei confronti di una cittadina statunitense.

Accolto il ricorso contro il Consolato Generale d'Italia a New York e il Ministero degli Affari Esteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza Ter) ha accolto il ricorso presentato da una cittadina statunitense contro il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d'Italia a New York.

La studentessa americana, rappresentata in giudizio dall'Avv. Santaniello Luca, aveva presentato domanda di visto al consolato italiano al fine di frequentare il secondo anno di studi presso un istituto artistico di Firenze. La ricorrente aveva già ottenuto in precedenza un analogo visto, grazie al quale aveva frequentato il primo anno di studi.

Tuttavia, la nuova richiesta di visto veniva rigettata dalla rappresentanza consolare, in quanto mancavano sul suo passaporto i timbri di entrata e di uscita dall'Italia o da altro Paese Schengen, in occasione del primo visto. Di qui, la decisione del Consolato di negare il visto, in quanto, a suo dire, vi erano forti dubbi sulle reali intenzioni della ricorrente, al punto da definire il suo caso come un'ipotesi di "visa shopping".

La ricorrente impugnava il provvedimento di diniego, censurando il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e l'eccesso di potere. In particolare, la ricorrente, oltre a fornire ampia prova del suo soggiorno in Italia in occasione del primo visto, addebitava agli organi di polizia di frontiera la responsabilità per la mancata apposizione dei timbri di entrate e di uscita. Infatti, ai sensi del D.P.R. 394/1999, è fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso e di uscita, con l'indicazione della data e del valico di frontiera.

A sua volta, il Codice Frontiere Schengen (art. 11) stabilisce che se il documento di viaggio di un cittadino di Paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione. Si tratta, tuttavia, di una presunzione iuris tantum, dal momento che essa può essere confutata qualora il cittadino del Paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o altri giustificativi della sua presenza o assenza dal territorio degli Stati membri. Quindi, anche la disciplina comunitaria contempla espressamente la possibilità che i timbri in questione non siano apposti, evenienza alla quale è collegata la menzionata presunzione legale, superabile da prova contraria.

Per tutte queste ragioni, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso della ricorrente ed annullato il provvedimento di diniego.

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