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Ricorso contro il diniego del visto d'ingresso per motivi d'affari.

Il TAR del Lazio accoglie i ricorsi presentati contro l'Ambasciata d'Italia a Baghdad.

Ricorso contro il diniego del visto d'ingresso per motivi d'affari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato i dinieghi del visto d'ingresso per ragioni d'affari, emessi dall'Ambasciata d'Italia a Baghdad nei confronti di tre uomini d'affari iracheni.

I cittadini iracheni avevano richiesto un visto per affari all'Ambasciata d'Italia a Baghdad, allo scopo di recarsi in Portogallo per concludere un importante trattativa commerciale con una società portoghese. Le domande di visto erano state correttamente presentate all'ambasciata italiana, in quanto il Portogallo (che non ha una rappresentanza diplomatico-consolare in Iraq) ha autorizzato l'Italia a trattare le domande di visto.

Tuttavia, le richieste di visto sono state rigettate, tutte per la seguente ragione "le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno non sono attendibili".

I cittadini iracheni, assistiti e rappresentati dall'Avv. Luca Santaniello, hanno impugnato i provvedimenti di diniego, presentando nei termini il ricorso al TAR del Lazio, competente in materia di visti d'ingresso per motivi di affari. I principali motivi di ricorso sono stati il difetto di istruttoria (in particolare il mancato preavviso di rigetto) il difetto di motivazione e l'eccesso di potere.
Inoltre, la difesa dei ricorrenti ha anche contestato la procedura con la quale sono stati disposti i dinieghi. Infatti, agendo in rappresentanza del Portogallo, l'ambasciata italiana avrebbe dovuto informare le autorità portoghesi prima di emettere il diniego, in quanto ai sensi del Codice Visti dell'Unione Europea, quando il consolato del Stato membro rappresentante intende rifiutare un visto, inoltra la domanda alle autorità competenti dello Stato membro rappresentato affinché queste possano adottare la decisione finale in merito alla domanda di visto.

Il TAR del Lazio (Sezione Terza Ter), con tre diverse sentenze brevi (4920/2016, 5066/2016 e 5078/2016), ha accolto tutti i ricorsi, annullando i dinieghi e condannando il Ministero degli Affari Esteri al pagamento delle spese legali a favore dei ricorrenti.

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