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La filiazione nel diritto internazionale privato.

Giurisdizione e legge applicabile in materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli.

La filiazione nel diritto internazionale privato.

 

 

 

 

 

 

 

 

In materia di filiazione, quando il figlio o uno o entrambi i genitori sono cittadini stranieri, possono sorgere diversi dubbi circa la giurisdizione e legge nazionale applicabile.

Ad esempio, quando la madre argentina, nell'interesse del figlio minorenne, esercita l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di un cittadino italiano, quale legge si applica, quella argentina o quella italiana? Oppure, se un cittadino statunitense intende esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei confronti del figlio italiano, si applica la legge statunitense oppure quella italiana?

Per ovviare a tali problemi, l'ordinamento giuridico italiano, con Legge n. 218/1995, ha emanato una serie di disposizioni che disciplinano sia la giurisdizione che la legge applicabile in materia di filiazione.

Innanzitutto, lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita. La legge individuata in tal senso, regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge, così individuata, non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio, si applica la legge italiana.

Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana. Sono, in ogni caso, di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio.

Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.

La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:
a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;    
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.

Per quanto riguarda, infine, la giurisdizione in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli, quella italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9 della Legge 218/1995, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

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Sull'argomento vedi anche:

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