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Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze italiane in Argentina

Convenzione tra Italia e Argentina sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze italiane in Argentina

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmata a Roma il 9 dicembre 1987, la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, è entrata in vigore il 1 luglio 1990.

Tale convenzione si applica a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle di diritto commerciale, di diritto di famiglia e di diritto del lavoro.

Ai sensi della Convenzione, i cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale ultima parte. Essi hanno accesso alle autorità giudiziarie dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini della Parte contraente.

Per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria, ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla trasmissione e alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, delle perizie, alle audizioni delle parti e dei testimoni, nonchè all'acquisizione e alla trasmissione delle prove materiali.

La Convenzione disciplina anche le commissioni rogatorie tra i due Paesi, prevedendo che la domanda di esecuzione della commissione rogatoria debba indicare:

- l'autorità giudiziaria richiedente;
- l'autorità giudiaziara richiesta, ove possibile;
- il procedimento per il quale la commissione rogatoria è richiesta;
- l'oggetto della commissione rogatoria e gli atti da espletare.

Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti, ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, nei limiti stabiliti dalla stessa Convenzione, le sentenze emesse in materia civile dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte, nonchè le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni, contenute in sentenze penali, sempre che:
- le sentenze siano state pronunciate da un'autorità giudiziaria competente;
- la parte soccombente sia stata regolarmente citata secondo la legge della Parte ove è stata emessa la sentenza o sia comparsa in giudizio e, per quanto richiesto dalla medesima legge, sia stata regolarmente rappresentata;
- la sentenza abbia acquisito l'efficacia di cosa giudicata e sia esecutiva secondo la legge della Parte ove è stata emessa;
- tra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata sentenza dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta.
- nessuna autorità giudiziaria della Parte richiesta sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda davanti alla autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento. 

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