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Divieto di discriminazione in materia di impiego e nelle professioni.

Convenzione del 1958 sulla discriminazione in materia di lavoro.

Divieto di discriminazione in materia di impiego e nelle professioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, adottata nel 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), impone ad ogni Stato membro a formulare ed applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, l'uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di impiego e di professione, al fini di eliminare qualsiasi discriminazione in questa materia.

Ai fini della Convenzione, il termine discriminazione comprende:

a) ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica, la discendenza nazionale o l'origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di professione;

b) ogni altra distinzione, esclusione o preferenza che abbia per effetto di negare o di alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d'impiego o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, ed altri organismi appropriati.

Le distinzioni, le esclusioni e le preferenze fondate sulle qualificazioni che si esigono per un impiego determinato non sono considerate discriminazioni. Ai fini della presente convenzione, le parole "impiego" e "professione" comprendono l'accesso alla formazione professionale, l'accesso all'impiego e alle differenti professioni, e le condizioni di impiego.

Non sono considerate discriminazioni tutte le misure riguardanti una persona che sia legittimamente sospettata di dedicarsi ad una attività dannosa alla sicurezza dello Stato o che effettivamente svolga detta attività, purché essa abbia il diritto di ricorrere ad un organismo competente stabilito secondo la prassi nazionale. Le misure speciali di protezione o di assistenza previste nelle altre convenzioni o raccomandazioni adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro non sono considerate discriminazioni.

Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, può definire non discriminatorie tutte le altre misure speciali tendenti a tener conto dei bisogni particolari di individui nei confronti dei quali è riconosciuta necessaria una protezione o una assistenza particolare per ragioni quali il sesso, l'età, l'invalidità, gli impegni di famiglia o il livello sociale o culturale.

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