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Arresto in un Paese straniero

Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate

Arresto in un Paese straniero

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, alla quale l'Italia aderisce dal 1988, consente ai cittadini di uno Stato, condannati e detenuti in un carcere di un altro Stato, di essere trasferiti nel proprio Paese d'origine per continuare l'espiazione della pena.

Principali obiettivi della Convenzione sono lo sviluppo della cooperazione internazionale in materia penale e il reinserimento sociale delle persone condannate nel proprio Paese d'origine.

Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, la persona condannata con sentenza definitiva, può manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita nel Paese d'origine per scontare la pena inflittale. Il trasferimento, quindi, può essere richiesto sia dallo Stato di condanna, che dallo Stato di esecuzione.

Per Stato di condanna si intende lo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna, mentre per Stato di esecuzione, si intende lo Stato in cui la persona condannata intende scontare la pena.

L'art. 3 della Convenzione, stabilisce che la persona può essere trasferita in applicazione della Convenzione, solo se ricorrano le seguenti condizioni:

- la persona condannata sia cittadino dello Stato di esecuzione
- la sentenza sia definitva
- la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata
- la persona condannata acconsente al trasferimento
- gli atti o le omissioni per i quali è stata pronunciata la sentenza di condanna costituiscano reato anche secondo la legislazione dello Stato di esecuzione
- lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento

L'art. 4 della Convenzione stabilisce a carico dei Paesi aderenti, un obbligo di informazione nei confronti delle persone condannate, le quali devono essere immediatamente infomate della possibilità di chiedere il trasferimento, una volta che la sentenza sia divenuta definitiva. La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione, così come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito alla richiesta di trasferimento.

Nel caso in cui i due Stati siano favorevoli al trasferimento, la persona condannata sarà trasferita nello Stato di esecuzione, le cui autorità potranno dar luogo all'esecuzione della condanna, oppure convertire la condanna, per mezzo di una procedura giudiziaria o amministrativa, in una misura prevista dal suo ordinamento. A tal fine, prima del trasferimento, lo Stato di esecuzione dovrà indicare allo Stato di condanna quale delle due procedure intende adottare. In ogni caso, lo Stato di esecuzione non può aggravare la posizione penale della persona trasferita, nè converitre la sanzione privativa della libertà personale in una sanzione pecuniaria. Inoltre, soltanto lo Stato di condanna può procedere alla revisione delle sentenza, mentre è permesso allo Stato di esecuzione concedere la grazia o la commutazione della pena.

Avv. Luca Santaniello

Nota: sull'argomento vedi anche Italiani arrestati e detenuti all'estero

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