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Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno degli italiani all'estero.

Le funzioni del consolato italiano.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno degli italiani all'estero.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011, il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il tribunale competente, ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.

Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero è il tribunale di ultima residenza in Italia. Se il soggetto interessato non ha mai avuto residenza in Italia, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.

Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare è assistito da un consulente tecnico nominato dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.

Quando non è possibile provvedere all'esame, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in suo possesso.

Per quanto riguarda i minorenni, il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare.

Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione è decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa è decisa dalla competente autorità nazionale. A tale fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell'incapace.

I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di accettare le nomine.

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