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Trattato di estradizione tra Italia e Perù.

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Trattato di estradizione tra Italia e Perù.

 

 

 

 

 

 

 

 

In materia di estradizione, tra Italia e Perù vige il Trattatto di estradizione fatto a Roma il 24 novembre 1994 ed entrato in vigore in Italia con Legge 3 maggio 2004, n. 135.

Ai sensi di tale Trattato, i due Paesi si obbligano a consegnarsi le persone ricercate dalle autorità giudiziarie per aver commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà. Ai fini dell'estradizione, si richiede che il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente; qualora il reato per il quale si richiede l'estradizione sia stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, si concederà l'estradizione sempre che lo Stato richiedente abbia giurisdizione per conoscere del reato che motiva l'estradizione e per emettere la relativa sentenza.

L'estradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue i Paesi, costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia almeno di un anno. Inoltre, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una o più condanne, la durata totale della pena ancora da scontare deve essere superiore ai sei mesi dal momento di arrivo della richiesta.

L'estradizione viene negata:
a) se per il medesimo fatto, la persona richiesta è sottoposta a procedimenti penali o sia stata  già giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;
b) se alla data  del  ricevimento  della  richiesta  sia  prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la  pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione;
c) se per il reato che ha motivato la richiesta, nella  Parte richiedente è stata concessa amnistia, o vi sia stato altro provvedimento generale di clemenza e quando tale fatto ricada sotto la giurisdizione penale di tale Parte;  
d) se la persona richiesta è, è stata, o sarà processata da un tribunale speciale della Parte richiedente;  
e) se la Parte richiesta ritiene che il fatto costituisce un reato politico o un reato esclusivamente militare. I reati di traffico    illecito di droghe e di terrorismo non potranno essere qualificati come reati politici;  
f) se la persona reclamata è minorenne, secondo la Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la considera tale, oppure non prevede per i minori un trattamento processuale o sostanziale in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

L'estradizione non verrà concessa neppure nel caso esistano motivi fondati per ritenere che la persona richiesta è stata o sarà sottoposta, per il fatto che motiva tale richiesta, ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi di difesa, oppure sarà sottoposta ad azioni persecutorie o discriminatorie per ragioni di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali sociali, oppure a condanne o trattamenti crudeli, inumani o disumani o   anche ad azioni che configurino violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona. 

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Sull'argomento vedi anche:

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