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Il principio di reciprocità in Italia.

Trattamento dei cittadini e delle società straniere in Italia.

Il principio di reciprocità in Italia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale, dette anche Preleggi (Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942), lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

In base a tale principio, lo straniero può esercitare in Italia i diritti civili (ad esempio agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti in seguito ad incidente stradale in Italia) a condizione che nel suo Paese di origine sia previsto un pari trattamento, alle stesse condizioni, per i cittadini italiani. 

Tuttavia, tale principio non riguarda:

- le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);

- i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno;

- gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;

- i rifugiati residenti da almeno 3 anni.

Inoltre, in materia di investimenti, non è necessario effettuare la verifica della condizione di reciprocità quando si tratta di cittadini o società provenienti da quei Paesi che hanno concluso con l'Italia accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti.

Infine, non è necessario accertare la condizione di reciprocità quando si tratta di diritti fondamentali della persona, come il diritto alla vita e alla salute.

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