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La protezione degli investimenti italiani in Venezuela.

L'Accordo tra Italia e Venezuela in materia di promozione e protezione degli investimenti.

La protezione degli investimenti italiani in Venezuela.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001, per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investiti o reinvestiti in una attività produttiva, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva:

a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto "in rem", compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti similari, anche in caso di partecipazione minoritaria, nonchè fondi al cui trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato, in società costituite nel territorio di una delle Parti Contraenti; 
c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi collegati ad investimenti a che abbiano un valore economico, come altresì redditi capitalizzati;
d) crediti a prestiti direttamente collegati ad un investimento, effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in cui tale investimento sia effettuato;
e) diritti d'autore, di proprietà industriale od intellettuale quali brevetti di invenzione, licenze, marchi registrati, segreti, modelli e designs industriali, nonchè procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento;
f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonchè ogni licenza o concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio delle relative attività economiche, comprese la prospezione, coltivazione, estrazione a sfruttamento di risorse naturali.

Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, o effettui, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente od abbia assunto, nei confronti di quest'ultima, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel suo territorio.

Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformità alle sue leggi; per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita conformemente alla normativa della Parte Contraente, con domicilio nel territorio di tale Parte.

Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento compatibilmente con la situazione economico finanziaria di quest'ultimo, ivi compresi in particolare profitti o quote di proftti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza a servizi tecnici a spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accorda agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attivita connesse con gli investimenti stessi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori o ad investitori di Paesi terzi.

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nel territorio della quale a stato effettuato l'investimento offrirà, per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di un Paese terzo.

Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, nel territorio dell'altra, direttamente od indirettamente, a tempo determinato o indeterminato, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti salvo che non ricorrano le seguenti condizioni: che detti provvedimenti siano stati adottati per motivi di pubblica utilità, ovvero, in caso di nazionalizzazione, per fini di interesse nazionale; che essi siano stati adottati in conformità alle procedure di legge previste; che essi non siano discriminatori nè contrari rispetto ad un diverso impegno assunto; che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.

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