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Il fallimento e le procedure concorsuali nell'Unione Europea.

Procedura di insolvenza internazionale nell'Unione Europea.

Il fallimento e le procedure concorsuali nell'Unione Europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, detta le norme giuridiche comuni per tutti i Paesi dell'Unione Europea (tranne la Danimarca), relative alla procedure di insolvenza transfrontaliere, ciò quelle procedure che riguardano due o più Stati membri.

L'obiettivo principale di tale Regolamento (che ha abrogato il precedente Regolamento CE n. 1346/2000) è dissuadere i debitori dal trasferire i beni o gli stessi procedimenti giudiziari da un Paese all'altro, allo scopo di nascondere tali beni, complicare le azioni dei creditori o ricevere un trattamento giuridico più favorevole.

Ai sensi del Regolamento, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (procedura principale di insolvenza). Il centro degli interessi è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

Salvo disposizione contraria dello stesso Regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, denominato "Stato di apertura". 

La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza.

Essa determina in particolare:

a)i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
b)i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;
c)i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza;
d)le condizioni di opponibilità della compensazione;
e)gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
f)gli effetti della procedura d'insolvenza sulle azioni giudiziarie promosse da singoli creditori, salvo che per i procedimenti giudiziari pendenti;
g)i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;
h)le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
i)le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;
j)le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante procedure di composizione;
k)i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
l)l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
m)le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Avv. Luca Santaniello

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