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La protezione degli investimenti italiani in Etiopia.

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La protezione degli investimenti italiani in Etiopia.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'accordo tra Italia ed Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti è stato firmato ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994.

Ai sensi dell'Accordo, il termine "investimento" significa ogni investimento effettuato da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformità alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti, successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Esso include inoltre gli investimenti esistenti che soddisfano ai criteri legali in vigore secondo le leggi di ciascuna Parte Contraente alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Fatto salvo il carattere generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolar modo, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto di proprietà in rem, ivi compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonchè titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o ogni altro diritto di servizio per impegni o prestazioni di natura economica relativi ad un investimento, compresi i redditi da investimento reinvestiti ed i proventi di capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti economici, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale;
e) ogni diritto di natura economia, conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione accordata in conformità alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, coltivazione estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
f) ogni incremento del valore dell'investimento originale.

Il termine "investitore", significa qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le filiali estere, società affiliate e succursali, in qualsiasi modo controllate dalle sopracitate persone fisiche o giuridiche.

Il termine "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, significa ogni persona fisica che ha la cittadinanza di detto Stato in conformità con le sue leggi.

Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, significa qualsiasi entità avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, vale a dire Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e ciò indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

Le Parti Contraenti sul cui territorio l'investimento è effettuato si impegnano a non interferire direttamente o indirettamente con le regolari operazioni dei progetti d'investimento. In particolare, esse si impegnano a garantire che non imporranno tasse discriminatorie, né limiteranno l'approvigionamento di materie prime o creeranno ostacoli al buon funzionamento dei progetti d'investimento tali da avere un impatto di esproprio o analogo, e neppure, esse stesse o i loro funzionari, praticheranno trattamenti ingiustificati o discriminatori.

I cittadini o le società di una delle due Parti Contraenti che subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di guerra civile sul territorio di tale altra Parte contraente, riceveranno, da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o ogni altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi cittadini o alle sue società, o ai cittadini o società di qualunque Stato terzo.

Gli investimenti non saranno soggetti ad alcuna misura che possa avere come effetto di limitare, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto specificamente previsto da leggi o regolamenti nazionali o locali, o per effetto di decisioni amministrative e di sentenze emanate dalle autorità giudiziarie competenti.

Gli investimenti di investitori delle Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati, sequestrati o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale, e contro un immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge. 

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