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Il trasferimento in Italia delle persone condannate in Brasile.

Accordo bilaterale tra Italia e Brasile sul trasferimento delle persone condannate.

Il trasferimento in Italia delle persone condannate in Brasile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Brasile non aderisce alla Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate. Tuttavia, tra Italia e Brasile esiste in materia un accordo bilaterale, il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

Ai sensi di tale Trattato, gli Stati contraenti, desiderando facilitare la riabilitazione sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati e considerando che si deve cercare di perseguire tale obiettivo dando al cittadino straniero (privato della propria libertà in conseguenza di una sentenza penale) la possibilità di scontare la pena nel proprio ambiente sociale di origine, si impegnano a cooperare reciprocamente nel trasferimento di persone condannate.

Pertanto, una persona condannata nel territorio di uno degli Stati contraenti, potrà essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, per scontare una pena o una misura privativa della libertà inflitta con la sentenza.

Il Trattato si applicherà alle seguenti condizioni:

a) la persona condannata sia cittadino della «Parte ricevente» o ivi abbia la propria residenza permanente;
b) la sentenza sia definitiva;
c) la pena o la misura privativa della libertà che la persona condannata deve ancora scontare alla data di ricevimento della richiesta sia di almeno dodici mesi;
d) la persona condannata, o un suo rappresentante legale, nel caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali, acconsenta al trasferimento;
e) il reato che ha dato origine nella Parte mittente alla pena o misura privativa della libertà costituisca reato anche secondo la legge della Parte ricevente;
f) alla persona condannata non sia stata inflitta la pena di morte, a meno che la suddetta pena di morte non sia stata commutata;
g) le disposizioni della sentenza non connesse alle misure privative della libertà siano state eseguite, salvo per assoluta incapacità di farlo della persona condannata;
h) la Parte mittente e la Parte ricevente siano d'accordo sul trasferimento. 

Per maggiori dettagli, contatta Avvocati Internazionali

Sull'argomento vedi anche:

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Cosa fare quando si è arrestati in un Paese straniero

Avvocati Penalisti Internazionali

Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate

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