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Avvocati in Serbia: accordi bilaterali tra Italia e Serbia

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Serbia e Allegato (1) sulla proprietà intellettuale.

Avvocati in Serbia:  accordi bilaterali tra Italia e Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

In base all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia, firmato a Roma il 21 dicembre 2009 ed entrato in vigore nel novembre del 2012, i rispettivi governi incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

- biomedicina e biotecnologia; 
- agricoltura e tecnologie alimentari; 
- energia e- tutela dell'ambiente; 
- matematica, fisica, chimica e biologia; 
- nanotecnologie e nuovi materiali; 
- informatica e telecomunicazione; 
- tecnologie applicate ai beni culturali ed alla tutela dei medesimi.

In base a tale accordo, sarà favorita l'instaurazione di rapporti tecnologici e scientifici volti a promuovere intese specifiche tra universita', centri ed istituti di ricerca, imprese, societa', altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Le disposizioni sulla proprieta' intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro dell'Accordo, sono contenute nell'Allegato 1, il quale costituisce parte integrante dell'Accordo. 
Secondo quanto stailito nell'Allegato, gli Stati contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale creata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo. Il trattamento della proprieta' intellettuale risultante dalle attivita' di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sara' regolato dalle Intese fra gli Enti di ricerca delle Parti Contraenti che dovranno garantire un'adeguata ed efficace protezione della protezione della proprieta' intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprieta' intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.

Gli Stati contraenti convengono di notificare tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprieta' intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varieta' vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprieta' intellettuale in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.

Avv. Luca Santaniello

Sull'argomento vedi anche:

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