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Avvocati in Giappone: diritto tributario

Convenzione tra Italia e Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Avvocati in Giappone: diritto tributario

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione tra Giappone e Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Tokyo il 20 Marzo 1969, è entrata in vigore in Italia con Legge n.885 del 18 dicembre 1972.

La Convenzione si applica alle persone, sia fisiche che giuridiche, che siano residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti. L'espressione residente in uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Quando una persona è residente in entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti determineranno di comune accordo, lo Stato contraente di cui detta persona dovrà essere considerata residente ai sensi della presente Convenzione.

Per quanto riguarda le imposte alle quali si applica la seguente Convenzione, esse sono:

a) in Giappone:

l'imposta sul reddito

l'imposta sulle società

le imposte locali sui residenti;

b) in Italia:

l'imposta sul reddito dei terreni

l'imposta sul reddito dei fabbricati

l'imposta sui redditi di ricchezza mobile

l'imposta sul reddito agrario

l'imposta complementare progressiva sul reddito

l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio

l'imposta sugli utili distribuiti dalle società

Ai sensi della Convenzione, i redditi derivanti da beni immobili, sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultimo caso, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo, non sono tassibili che in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.

Sull'argomento vedi anche:

Il contratto di distribuzione in Giappone

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze italiane in Giappone

La cessione del credito nel diritto giapponese

Cooperazione in materia doganale tra Italia e Giappone

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Italiani per il Giappone

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