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Il contratto di distribuzione in Giappone.

Consulenza sul diritto commerciale giapponese.

Il contratto di distribuzione in Giappone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pur essendo uno dei contratti più utilizzati in Giappone, non esiste nell'ordinamento giuridico giapponese una definizione del contratto di distribuzione, così come delle sue parti, vale a dire il distributore e il fornitore.

In realtà, la sua disciplina è costituita in gran parte da quelle norme del codice civile e del codice commerciale che regolano i contratti in generale, in particolare il contratto di vendita e il contratto di agenzia. Tuttavia, il distributore si differenzia dall'agente, in quanto egli è proprietario o possiede i beni che intende vendere (salvo i casi in cui i beni sono ancora di proprietà del fornitore).

Per quanto riguarda il rapporto tra distibutore e fornitore, questo può essere definito come un normale rapporto tra acquirente e venditore. Il distributore, infatti, non è un agente del fornitore e non è tenuto ad alcun obbligo fiduciario nei confronti del fornitore, a meno che non venga pattuito diversamente. Quindi, di norma, il distributore è libero di condurre le sue vendite senza dover rispettare alcuna direttiva da parte del fornitore, ad esesempio, per quanto riguarda le zone di vendita o le categorie di clienti; tuttavia, la maggior parte dei contratti di distribuzione prevedono una serie di clasuole che tendono a prevenire la concorrenza sleale.

Il distributore assume tutti i rischi legati alla vendita, compresi quelli inerenti ai prodotti invenduti. In particolare, il distributore assume i rischi per i danni o per la perdita della merce dal momento in cui questa gli viene consegnata dal fornitore.

Per quanto riguarda la risoluzione anticipata del contratto di distribuzione, l'ordinamento giuridico giapponese non fissa alcuna regola in merito; tuttavia, a seguito della prevalente giurisprudenza dei tribunali giapponesi, la libertà del fornitore di risolvere unilateralmente il contratto di distribuzione con il distributore, è stata fortemente limitata negli anni. Infatti, la risoluzione anticipata del contratto da parte del fornitore è ammissibile soltanto in presenza di una giusta causa.

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