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La cessione del credito nel diritto giapponese.

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La cessione del credito nel diritto giapponese.

 

 

 

 

 

 

 

 

La cessione del credito può essere definita come l'accordo con il quale un soggetto (cedente), trasferisce ad un altro (cessionario) il suo credito nei confronti di un debitore (ceduto). Tale istituto è previsto anche dall'ordinamento giuridico giapponese.

Ai sensi del codice civile del Giappone, un credito può essere ceduto, sempre che la natura del credito lo consenta. In ogni caso, la cessione del credito non può essere fatta valere nei confronti del debitore o di qualsiasi altra terza parte, se il cedente non comunica la cessione al debitore oppure se quest'ultimo non ne ha conoscenza. L'atto con il quale si porta a conoscenza del debitore l'avvenuta cessione, non può essere fatto valere nei confronti dei terzi se non è datato.

La cessione di qualsiasi credito non può essere fatta valere nei confronti del debitore o qualsiasi altra terza parte se il documento che attesta la cessione non contiene il consenso del cessionario. Il debitore ha il diritto, ma non ill'obbligo, di esaminare l'autenticità della identità del portatore del relativo certificato e la firma e il timbro apposti su di esso.

Il debitore non può sollevare, contro il cessionario, alcuna eccezione che avrebbe potuto muovere nei confronti del creditore cedente, fatta eccezione per le questioni relative al certificato di cessione e agli aspetti correlati ad esso.

Avv. Santaniello Luca

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