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Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento

La Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e la sua applicazione in Italia.

Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, firmata a Lussemburgo il 20 maggio del 1980, è entrata in vigore in Italia con la Legge 15 gennaio 1994 n. 64, la stessa che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Ai sensi della Convenzione, chiunque abbia ottenuto in uno Stato contraente un provvedimento relativo all'affidamento di un minore e desideri ottenere in un altro Stato contraente il riconoscimento o l'esecuzione di tale provvedimento, può rivolgersi, mediante ricorso, all'autorità centrale di ogni altro Stato contraente. 

L'autorità centrale dello Stato richiesto, adotta o si adopera, affinchè:

- venga rintracciato il luogo in cui si trova il minore

- sia evitata qualsiasi lesione degli interessi del minore

- sia assicurato il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento

- sia assicurata la consegna del minore al ricorrente quando l'esecuzione del provvedimento è accordata

- sia informata l'autorità dello Stato richiedente, sulle misure adottate.

Quando l'autorità centrale dello Stato richiesto ha motivo di credere che il minore si trovi nel territorio di altro Stato contraente, trasmetterà la richiesta all'autorità centrale di questo Stato

Sempre ai sensi della Convenzione, i provvedimenti relativi all’affidamento pronunciati in uno Stato contraente sono riconosciuti e, quando siano esecutivi nello Stato d’origine, ricevono esecuzione in ogni altro Stato contraente.

I provvedimenti sul diritto di visita e le disposizioni dei provvedimenti relativi all'affidamento vertenti sul diritto di visita sono riconosciuti e posti in esecuzione alle stesse condizioni previste per gli altri provvedimenti relativi all’affidamento.

In caso di trasferimento illegittimo, l'autorità centrale dello Stato richiesto farà procedere immediatamente alla restituzione del minore quando al momento della presentazione dell'istanza nello Stato in cui il provvedi­mento è stato pronunciato, o alla data del trasferimento illegittimo (se questo ha avuto luogo precedentemente), il minore e i suoi genitori avevano soltanto la cittadinanza di questo Stato e il minore aveva la residenza abituale sul territorio di tale Stato; inoltre, la domanda di restituzione deve essere stata proposta ad un'autorità centrale entro un termine di sei mesi a partire dalla data del trasferimento illegittimo.

Se tra la persona che ha in affidamento il minore e un'altra persona è intervenuto un accordo, omologato da un'autorità competente, per concedere alla seconda un diritto di visita, e se allo scadere del periodo convenuto il minore, dopo essere stato portato all'estero, non è stato restituito alla persona che lo aveva in affidamento, si procede al ripristino del diritto di affidamento. Lo stesso dicasi in caso di provvedimento dell'autorità competente che accorda questo stesso diritto a una persona che non ha l'affidamento del minore.

La presente Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale vin­colante lo Stato d’origine e lo Stato richiesto o il diritto non convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l’esecuzione di un provvedimento e non pregiudica gli impegni che uno Stato contraente può avere nei confronti di uno Stato non contraente in virtù di uno strumento inter­nazionale avente per oggetto materie regolate dalla presente Convenzione.

Sull'argomento vedi anche:

Assistenza legale nei casi di sottrazione internazionale di minore o trattenimento all'estero

Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

La sottrazione internazionale di minorenni in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord

La sottrazione internazionale dei minori in Corea del Sud

La sottrazione internazionale dei minori in Giappone

La sottrazione internazionale dei minori in Argentina

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

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