LegalSL.com

La protezione degli investimenti italiani in Uruguay.

Accordo tra Italia e Uruguay sulla promozione e la protezione degli investimenti.

La protezione degli investimenti italiani in Uruguay.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, è stato firmato a Roma il 21 febbraio 1990 ed è entrato in vigore in Italia con legge 8 marzo 1994, n. 205.

Ai sensi dell'Accordo, per investimento si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, a partire dal 1 gennaio 1989, da persone fisiche giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformità delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima. In particolare, il termine investimento indica:

- diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto in rem, compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

- azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonchè titoli pubblici in genere;

- crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonchè i redditi da investimento reinvestiti;

- diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;

- ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

Per investitore si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato od effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a partire dal 1 gennaio 1989. Per persona fisica si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. Per i casi di doppia cittadinanza italo-uruguaiana, ogni Parte Contraente applicherà agli investitori ed agli investimenti da essi effettuati nel suo territorio, la propria legislazione interna.

Per persona giuridica si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita o riconosciuta nel territorio di una di esse a norma di legge, come Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, il trasferimento, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Lo stesso trattamento verrà applicato alle società ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati.

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

Condividi