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Avvocati internazionali: l'assunzione delle prove all'estero

Il Regolamento (CE) n. 1206/2001 sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri per l'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

Avvocati internazionali: l'assunzione delle prove all'estero

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanato per migliorare, semplificare ed accelerare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, il Regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001, trova applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, eccetto la Danimarca, nei confronti della quale, tuttavia, trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 1970 relativa all'ottenimento delle prove in un Paese straniero in materia civile e commerciale.

Il Regolamento si applica in materia civile o commerciale quando, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove, oppure di procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro.

La richiesta e le comunicazioni emesse in forza del Regolamento, sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.

Una richiesta può non essere eseguita solo nelle seguenti ipotesi:

- non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (ad esempio, riguarda un procedimento penale)
- l'esecuzione non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario
- è incompleta
- la persona che è destinataria di una una richiesta di audizione invoca validamente il diritto o l'obbligo di astenersi dal deporre
- non è stato versato un deposito, o un anticipo, delle spese relative al ricorso ad un perito.

Nel caso in cui un'autorità giudiziaria chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, dovrà depositare in tale Stato, una richiesta presso l'organo centrale o le autorità competenti. L'assunzione diretta delle prove può avere luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive. L'assunzione diretta delle prove può essere rifiutata se contraria ai principi fondamentali della legge dello Stato in cui viene richiesta.

Avv. Luca Santaniello

Sull'argomento vedi anche:

La rogatoria internazionale in materia civile e la Convenzione dell'Aja 18 Marzo 1970

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili straniere in Italia

Il Titolo Esecutivo Europeo

La procedura europea di ingiunzione di pagamento

La giurisdizione internazionale del giudice italiano

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