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Indennizzo per le vittime di reati violenti nell'Unione Europea.

Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Indennizzo per le vittime di reati violenti nell'Unione Europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art 1 della Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato, gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un'autorità o qualsiasi altro organismo di quest'ultimo Stato membro.

L'indennizzo è erogato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato.

Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi, denominate «autorità di assistenza», responsabili per l'applicazione dell'articolo 1.

Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi incaricati di decidere sulle domande di indennizzo, denominate «autorità di decisione».

Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto indispensabile.

Gli Stati membri provvedono, con i mezzi che ritengono più idonei, affinché i potenziali richiedenti l'indennizzo abbiano accesso alle informazioni essenziali relative alla possibilità di richiedere un indennizzo.

L'autorità di assistenza fornisce al richiedente, su domanda di quest'ultimo, orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione a sostegno eventualmente richiesta. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda.

Qualora l'autorità di decisione decida, in conformità con le leggi del proprio Stato membro, di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, quali un testimone o un esperto, può contattare l'autorità di assistenza affinché:

- gli interessati siano ascoltati direttamente dall'autorità di decisione, in conformità con le leggi dello Stato membro di quest'ultima, in particolare tramite conferenza telefonica o videoconferenza, oppure,

- gli interessati siano ascoltati dall'autorità di assistenza, in conformità con le leggi del suo Stato membro. L'autorità di assistenza trasmetterà in seguito un verbale dell'audizione all'autorità di decisione.

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