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Il riconoscimento dei divorzi e delle separazioni legali.

La Convenzione dell'Aja del 1 giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni legali.

Il riconoscimento dei divorzi e delle separazioni legali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrata in vigore in Italia, il 20 aprile 1896, la Convenzione dell'Aja del 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni legali, si applica al riconoscimento, in uno Stato contraente, dei divorzi e delle separazioni acquisiti in un altro Stato contraente, per effetto di un procedimento giudiziario o di un'altra procedura ufficialmente riconosciuta in quest'ultimo Stato, e che vi hanno efficacia legale. 

La Convenzione non concerne le disposizioni relative alla colpa, né i provvedimenti o le condanne accessorie pronunciati nella decisione di divorzio o di separazione, in particolare le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli. 

I suddetti divorzi sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente, salve le altre disposizioni della Convenzione, se, al momento della domanda nello Stato del divorzio o della separazione:

- il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;

- l'attore vi aveva la propria dimora abituale ed è adempiuta una delle condizioni seguenti:
questa dimora abituale era durata almeno un anno immediatamente prima della data della domanda; i coniugi vi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme;

- ambo i coniugi erano cittadini di questo Stato

- l’attore era cittadino di questo Stato ed è inoltre adempiuta una delle condizioni seguenti: l’attore vi aveva la propria dimora abituale; vi aveva dimorato abitualmente durante un periodo ininterrotto di un anno, compreso almeno parzialmente nei due anni precedenti la data della domanda;

- l'attore nella causa di divorzio era cittadino di questo Stato e sono, inoltre, adempiute le due seguenti condizioni: l'attore era presente in questo Stato al momento della domanda e i coniugi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme in uno Stato la cui legge non prevedeva il divorzio al momento della domanda. 

Il riconoscimento del divorzio o della separazione non può essere negato adducendo che:

- la legge interna dello Stato in cui è invocato il riconoscimento non permetterebbe, secondo i casi, il divorzio o la separazione per i medesimi fatti;

- è stata applicata una legge diversa da quella che sarebbe stata applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato di questo Stato.

Salvo quanto fosse necessario per l'applicazione di altre disposizioni della Convenzione, le autorità dello Stato in cui è invocato il riconoscimento di un divorzio o di una separazione, non possono procedere a nessun esame nel merito della decisione. 

Sull'argomento vedi anche: 

La giurisdizione del giudice italiano in materia di matrimonio, separazione e divorzio

Divorzio Internazionale - Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio

Il Divorzio Internazionale nell'Unione Europea

Il riconoscimento in Italia di una sentenza di divorzio islamico

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