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Estradizione tra Italia e Cina

Il Trattato di estradizione tra Italia e Repubblica Popolare Cinese

Estradizione tra Italia e Cina

 

 

 

 

 

 

 

 

Con legge n. 161 del 24 settembre 2015, le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

Ai fini del presente Trattato, ciascuno Stato contraente, su domanda dello Stato richiedente, si impegna ad estradare all'altro Stato, le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale o eseguire una condanna alla reclusione inflitta a loro carico.

Danno luogo ad estradizione i fatti che costituiscono reato per la legge di entrambi gli Stati e che soddisfano una  delle seguenti condizioni:
- quando la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati con la pena della reclusione ad almeno un anno;
- quando la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna alla pena della reclusione e al momento   della presentazione della domanda la durata della pena residua è di almeno 6 mesi.    

Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è  denominato con la stessa terminologia.

Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purchè uno di essi soddisfi le condizioni previste dal Trattato, lo Stato richiesto può concedere l'estradizione per tutti quei reati.

Se il reato per il quale l'estradizione è richiesta attiene alla materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari, lo Stato richiesto non rifiuterà l'estradizione soltanto per il motivo che la sua legge non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari. 

L'estradizione non è concessa in una delle seguenti circostanze:
- se il reato per il quale è richiesta è un reato politico o se lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta. A tal fine, non vengono considerati reati di natura politica i reati di terrorismo nè qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
- se lo Stato richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione è stata avanzata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento giudiziario può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- se il reato per il quale l'estradizione è domandata costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;
- se, nello  Stato richiesto, il reato per il quale l'estradizione è domandata è coperto da provvedimento di clemenza individuale o generale o se è intervenuta altra causa di  estinzione del reato o della pena;
- se lo Stato richiesto ha emesso sentenza definitiva ovvero ha definitivamente concluso il procedimento penale nei  confronti  della persona richiesta per il reato per cui è domandata l'estradizione;
- se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta, nello Stato richiedente, è stata o sarà sottoposta a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante, con riferimento al reato per il quale è domandata l'estradizione;
- se  l'accoglimento della richiesta di estradizione può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto ovvero può  determinare conseguenze  contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale, compresa l'esecuzione di una specie di pena vietata dalle leggi dello Stato richiesto.

Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della sua legge interna. A tale scopo lo Stato richiedente deve fornire allo Stato richiesto le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

Sull'argomento vedi anche:

I Paesi membri della Convenzione di Parigi sull'estradizione

L'estradizione dall'Italia per l'estero

Italiani arrestati all'estero

Cosa fare quando si è arrestati in un Paese straniero

Avvocati Penalisti Internazionali

Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate

Arresto per cocaina in Perù

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