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Assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile

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Assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile

 

 

 

 

 

 

 

 

In materia penale esiste un accordo tra Italia e Cile che assicura l'assistenza giudiziaria tra i due Paesi. Trattasi del Trattato concluso a Roma il 27 febraio 2002 ed entrato in vigore in Italia con legge n. 93/2010.

In virtù di tale trattato, ciascuno Stato si impegna a prestare all'altro Stato, la più ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una autorità giudiziaira nello Stato richiedente. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati o imputati, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria, l'informazione sui precedenti penali delle persone e la comunicazione delle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell'altro Stato.

L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, né l'esecuzione di condanne.

L'assistenza è prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la legge dello Stato richiesto. Tuttavia, per l'esecuzione di esami sulla persona, perquisizioni e sequestri, l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede, è previsto come reato dalla legge dello Stato richiesto, ovvero è provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso.

L'assistenza è rifiutata:

1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge dello Stato richiesto o sono contrati ai prpincipi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Stato;

2) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dallo Stato richiesto reato politico o reato esclusivamente militare;

3) se lo Stato richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;

4) se la persona nei confronti della quale si procede nello Stato richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nello Stato richiesto, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;

5) se lo Stato richiesto ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

Sull'argomento vedi anche:

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