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La protezione degli investimenti italiani in Libano.

Accordo tra Italia e Libano sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti.

La protezione degli investimenti italiani in Libano.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, è stato firmato a Beirut il 7 novembre 1977.

Ai sensi dell'accordo, per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché consociate e filiali costituite ed aventi sede nel territorio di una delle due Parti Contraenti ed in qualsiasi modo controllate dalle persone Fisiche o giuridiche di cui sopra.

Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di una Parte Contraente in conformita' alle sue leggi, per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi istituzione pubblica, fondazione, associazione o qualsiasi ente costituito ed avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che siano costituiti o altrimenti debitamente organizzati in conformità all'ordinamento di quella Parte Contraente.

Per "investimento" si intende ogni bene costituito o acquisito dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprende in particolare, a titolo di esempio:
a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale, quali pegni, vincoli ed ipoteche;
b) titoli azionari ed obbligazionari, nonché quote di partecipazione in imprese sia pubbliche che private;
c) diritti su somme di denaro utilizzati per creare un valore economico o diritti a qualsiasi altra prestazione avente un valore economico;
d) diritti di proprietà intellettuale quali diritti d'autore, brevetti, design o modelli industriali, marchi commerciali o di servizi, denominazioni commerciali, processi tecnici, know-how ed avviamento, nonchè altri diritti di natura analoga riconosciuti dalla legislazione delle Parti Contraenti;
e) concessioni conferite per legge, ivi comprese concessioni per la prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali, nonchè tutti gli altri diritti conferiti per legge o in virtù di contratti o decisioni prese dalle autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge vigenti;
f) quote aggiuntive di capitale per la manutenzione o lo sviluppo degli investimenti affettuati, nonchè utili reinvestiti.

Ciascuna Parte Contraente dovrà promuovere sul suo territorio gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettere detti investimenti in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti.

In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente dovrà consentire agli investitori d impiegare personale di alto livello direttivo e tecnico di sua fiducia, indipendentemente dalla nazionalità posseduta, e concedere ad esso le connesse autorizzazioni.

Ciascuna Parte Contraente dovrà proteggere, sul suo territorio, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alla propria legislazione ed ai propri regolamenti e non dovrà inficiare con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'espansione o la cessione e la liquidazione di detti investimenti.

Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno godere di protezione e garanzia completa nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Nessuna delle due Parti Contraenti dovrà direttamente o indirettamente, de jure o de facto, adottare provvedimenti di esproprio, nazionalizzazione o qualsiasi altra misura avente natura analoga o effetto analogo nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, a meno che dette misure siano adottate nell'interesse pubblico, quale stabilito per legge, su base non discriminatoria e a norma di legge, e a condizione che si corrisponda un risarcimento adeguato ed effettivo in conformità alle disposizioni di legge vigenti e senza alcun tipo di discriminazione.

Gli investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, guerre civili o rivolte, dovranno vedersi accordare un trattamento in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altra valida forma di compenso, non meno favorevole di quello che l'altra parte Contraente riserva ai suoi investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo.

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

Sull'argomento vedi anche:

Riconoscimento delle sentenze italiane in Libano

Convenzione tra Italia e Libano in materia fiscale

Estradizione tra Italia e Libano

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