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Convenzione tra Italia e Libano in materia fiscale.

L'Accordo bilaterale firmato a Beirut nel 2000.

Convenzione tra Italia e Libano in materia fiscale.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, è stata firmata a Beirut il 22 novembre 2000.

Tale Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne il Libano:
(i) l'imposta sugli utili delle professioni industriali, commerciali e non commerciali;
(ii) l'imposta su stipendi, salari e pensioni;
(iii) l'imposta sul reddito ricavato dal patrimonio mobiliare;
(iv) l'imposta sulla proprietà immobiliare;
(b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; .

 La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

La Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. L'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

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Sull'argomento vedi anche:

Riconoscimento delle sentenze italiane in Libano

La protezione degli investimenti italiani in Libano

Estradizione tra Italia e Libano

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