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Trasferimento degli italiani detenuti in India

Il testo dell'accordo tra Italia e India sul trasferimento delle persone condannate.

Trasferimento degli italiani detenuti in India

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE   

IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, d'ora in avanti denominate "GLI STATI CONTRAENTI,"  

DESIDERANDO sviluppare la loro cooperazione per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale,  

HANNO CONVENUTO quanto segue                               

Articolo 1 Definizioni  

Ai fini del presente Accordo:     

a) "condanna" è qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della  commissione di un reato per un determinato periodo di tempo o per tutta la vita;     

b) "sentenza" e' una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;     

c) "Stato Trasferente" è lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;     

d) "Persona condannata"  è la persona che sconta una pena detentiva in seguito ad una sentenza pronunciata del giudice;     

e) "Stato Ricevente" è lo Stato in cui la persona condannata può essereo è già stata trasferita al fine di scontare la  sua pena o quel che ne resta; 

Articolo 2 Principi Generali  

1) Secondo le disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel  territorio di uno Stato Contraente, può essere trasferita nel territorio dell'altro al fine di scontare la pena  che le è stata inflitta. A tale proposito, egli può manifestare allo Stato Trasferente o a quello Ricevente, la propria volontà di essere trasferito.  

2) Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato Ricevente o da quello Trasferente.  

3) Il trasferimento può essere richiesto da una  persona  condannata che è cittadina di uno degli  Stati  Contraenti o anche da terzi aventi titolo ad agire per suo conto a norma delle leggi dello Stato Contraente.  

4) Il presente Accordo non è applicabile se la persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare. 

Articolo 3 Autorita' Centrali  

1) Le richieste di trasferimento sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali degli Stati Contraenti.  

2) L' Autorità Centrale per il Governo della Repubblica  italiana è il Ministero  della  Giustizia - Dipartimento  per gli  Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'Interno.  

3) In caso che uno Stato Contraente cambia Autorità Centrale, dovrà notificarlo all'altroattraverso i canali diplomatici. 

Articolo 4 Condizioni per il trasferimento  

Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:     

a) la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente;     

b) la sentenza è definitiva;     

c) non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede  la sua presenza;     

d) la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla  data di  ricevimento della richiesta di trasferimento;     

e) la persona condannata o - in caso di sua incapacità  dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali - il  suo  legale rappresentante, acconsente al trasferimento;     

f) gli atti o le omissioni per  i  quali  e'  stata  inflitta  la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;     

g) Lo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono  d'accordo  sul trasferimento.  

Articolo 5 Obbligo di fornire informazioni  

Ogni persona condannata, alla quale puo' essere applicato il presente Accordo, deve essere informata dallo Stato Trasferente del  contenuto dell'Accordo stesso e  delle  conseguenze  giuridiche  derivanti  dal trasferimento.  

Articolo 6 Richiesta e documenti a sostegno  

1) Ogni persona condannata puo' richiedere di  essere  trasferita  in conformita'  al  presente  Accordo  avanzando  domanda  scritta  alle competenti autorita' dello Stato Trasferente o dello Stato Ricevente.  

2)  Se  la  persona  condannata  presenta  la  richiesta  allo  Stato Ricevente, esso dovra' trasmetterla allo Stato Trasferente;  

3) Lo Stato Trasferente trasmette allo Stato Ricevente:     

a) se la richiesta e'  presentata  allo  Stato  Trasferente,  una copia di tale richiesta;     

b) nome, data e luogo di  nascita  e  residenza,  se  conosciuta, nello Stato Ricevente della persona condannata, insieme a  copia  del passaporto o di qualunque  altro  documento  d'identita'  e,  laddove possibile, le impronte digitali;     

c) informazioni sulla natura,  durata  e  data  di  inizio  della condanna;     

d) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;     

e) copia autenticata della sentenza definitiva di condanna;     

f) copia delle  disposizioni  di  legge  su  cui  e'  fondata  la sentenza;     

g) una dichiarazione che indichi la  parte  della  condanna  già scontata, oltre ad informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo  all'esecuzione  della condanna;     

h) quando ne sia il  caso,  ogni  rapporto  medico-sociale  sulla persona condannata, ogni informazione  sul  trattamento  nello  Stato Trasferente  ed  ogni  raccomandazione  per   la   prosecuzione   del trattamento nello Stato Ricevente;     

i) una dichiarazione  dello  Stato  Trasferente  nella  quale  si acconsente al trasferimento della persona condannata.  

4) Al fine di giungere ad una decisione sulla base di  una  richiesta formulata  in  conformita'  a  questo  Accordo,  lo  Stato  Ricevente inviera' i seguenti documenti ed informazioni allo Stato Trasferente, a meno che uno dei due non abbia gia' deciso di non  acconsentire  al trasferimento;    

a) una dichiarazione o un documento che indichi  che  la  persona condannata e' un cittadino dello Stato Ricevente;     

b) copia della legge in vigore nello Stato Ricevente che  prevede che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato Trasferente costituiscono reato anche per la legge  dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi  sul  suo territorio;     

c)  una  dichiarazione  sugli  effetti  di  legge  o  regolamenti relativi alla durata e all'applicazione della  condanna  nello  Stato Ricevente  a  trasferimento  avvenuto   della   persona   condannata, compresa, se possibile, una dichiarazione sugli effetti del comma  3, Art. 9 del presente Accordo sul trasferimento;    

d) la disponibilita' dello Stato  Ricevente  ad  acconsentire  al trasferimento della persona condannata e l'impegno a somministrare il restante della pena;     

e)  qualsiasi  ulteriore  informazione  o  documento   lo   Stato Trasferente consideri necessario.  

5) Le domande e le risposte devono essere formulate  per  iscritto  edevono  essere  indirizzate  alle  Autorita'  centrali  degli   Stati Contraenti.  

Articolo 7 Consenso e verifica  

1) Lo Stato Trasferente garantira' che la persona che  deve  dare  il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e  con  la  piena consapevolezza delle  conseguenze  giuridiche  che  ne  derivano.  La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge dello Stato Trasferente.  

2) Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato  Ricevente  lo richieda espressamente, lo Stato Trasferente deve dare a quest'ultimo la possibilita' di verificare, mediante un  funzionario  nominato  in conformita' delle leggi dello Stato Ricevente, che il consenso  della persona condannata sia stato prestato in modo volontario e con piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.  

 Articolo 8 Decisione  

Prima di decidere in ordine al  trasferimento  di  un  condannato  in conformita' alla finalita' che si intende perseguire con il  presente Accordo,  favorendo  e  facilitando  il  reinserimento  sociale   del condannato, le autorita' degli Stati Contraenti considerano, tra  glialtri  fattori,  la  sovranita',  la  sicurezza  o  altri   interessi essenziali dello Stato nonche' la gravita'  del  reato  commesso,  le precedenti condanne del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.  

Articolo 9 Continuazione dell'esecuzione della condanna  

1) Salvo quanto stabilito  dall'art.  11  del  presente  Accordo,  le autorita' dello Stato Ricevente devono continuare l'esecuzione  della condanna rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato Trasferente.  

2) L'esecuzione della sentenza sara' disciplinata dalla legge dello Stato Ricevente e soltanto tale Stato sara' competente per l'adozione di tutte le relative decisioni.  

3) Se la condanna e' per sua  natura,  durata  o  entrambe  le  cose, incompatibile con le leggi dello Stato Ricevente, quest'ultimo  può, con il consenso dello Stato Trasferente,  adeguare  la  pena  ad  una prevista dal proprio ordinamento per un reato similare.  Riguardo  la natura e la durata, la pena cosi' modificata dovra' corrispondere  il piu'  possibile  a  quella  inflitta  dalla  condanna   nello   Stato Trasferente. Non dovra', tuttavia, aggravare, nè per  natura,  nè  perdurata, la condanna inflitta dallo Stato Trasferente.  

Articolo 10 Revisione della sentenza  

Soltanto lo Stato Trasferente ha diritto di decidere sulle domande direvisione delle sentenze.  

Articolo 11 Grazia, amnistia, indulto  

1) Ciascuno Stato puo' accordare la grazia,  l'amnistia  o  l'indulto conformemente alle proprie  leggi,  dandone  immediata  comunicazione all'altro Stato.  

2)  Lo  Stato  Ricevente,  avuta  notizia  di  uno   dei   suindicati provvedimenti  di  clemenza,  deve  darvi  immediata  esecuzione   in conformita' alle proprie leggi.  

Articolo 12 Cessazione dell'esecuzione  

Lo Stato Ricevente deve cessare l'esecuzione della pena non appena e'informata dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura  inforza della quale la pena cessa di essere eseguibile.  

Articolo 13 Informazioni concernenti l'esecuzione  

Lo Stato Ricevente fornira' informazioni allo Stato Trasferente:     

a) quando l'esecuzione della pena e' stata completata;     

b) se la persona condannata evade prima della fine della pena. In tal caso, lo Stato Ricevente prendera' provvedimenti per effettuare il suo arresto ed assicurarsi che sconti il restante della pena e che sia ritenuto responsabile anche di evasione in conformita' alle leggi dello Stato Ricevente.     

c) se lo Stato Trasferente richiede un rapporto speciale.  

Articolo 14 Transito  

1) Se uno Stato Contraente entra in accordi per il  trasferimento  di una persona condannata con uno Stato terzo, l'altro  deve  cooperare per  facilitarne   l'eventuale   transito   attraverso   il   proprio territorio. Lo Stato nel cui territorio  la  persona  trasferita e'diretta  dovra' presentare  preventivamente richiesta di  transito all'altro.  

2) Uno Stato potrà rifiutare il transito se la persona condannata è un proprio cittadino.  

3) Le richieste di transito e le risposte saranno comunicate a norma dell'articolo 3 del presente Accordo.

Articolo 15 Spese  

1) Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a caricodello Stato Ricevente tranne le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente.  

2) Lo Stato Ricevente può, tuttavia, chiedere o tentare di recuperare tutto o parte dei costi di trasferimento dalla  persona condannata o da altra fonte.  

Articolo 16 Lingua  

Le domande di trasferimento e i documenti allegati saranno in inglese o accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

Articolo 17 Ambito di Applicazione  

Il presente Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.  

Articolo 18 Risoluzione delle controversie  

1) Le Autorita' Centrali si impegnano a risolvere reciprocamente ogni controversia dalla  interpretazione, applicazione  o  esecuzione  di questo Accordo.  

2) Se le Autorità Centrali non sono in grado di risolvere la controversia reciprocamente, quest'ultima sarà risolta  attraverso canali diplomatici. 

Articolo 19 La Consegna delle Persona Condannata  

La consegna della persona trasferita da parte dello Stato Trasferente a quello Ricevente dovrà avvenire in una localita' concordata tra i due Stati. Lo Stato Ricevente è responsabile del trasporto del detenuto dallo Stato Trasferente  ed  anche della custodia della persona condannata al di fuori del proprio territorio. 

Articolo 20 Disposizioni Finali  

1) Il presente Accordo è subordinato a ratifica. Ogni Stato Contraente notificherà all'altro, il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici, il  completamento delle procedure giuridiche necessarie all'entrata in vigore   dell'Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore il primo  giorno del secondo mese, dalla data dell'ultima notifica.  

2) Ogni emendamento o modifica al presente Accordo concordato dagli Stati Contraenti, avrà validità come l'Accordo stesso.  

3) L' Accordo avrà validità per un periodo indeterminato. Tuttavia, può essere rescisso da ciascuno degli Stati Contraenti  mediante preavviso scritto all'altro. La conclusione avrà effetto dopo sei mesi a partire dalla data di tale preavviso.  

4) Nonostante la rescissione, questo Accordo continuerà ad applicarsi all'esecuzione di condanne di persone che sono state trasferite, in conformita' di questo Accordo, prima della data in cui tale rescissione ha effetto.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno 10 del mese VIII  dell'anno  2012.

Sull'argomento vedi anche:

Commento all'Accordo tra Italia e India sul trasferimento delle persone condannate

Arresto in un Paese straniero

Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate

Avvocati Penalisti Internazionali

Avvocati in India

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