Il progetto di fusione transfrontaliera tra società europee.
La disciplina delle fusioni transfrontaliere.
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Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 30 maggio 2008, n. 108, il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2501-ter del codice civile. Da esso devono altresì risultare:
- la forma, la denominazione e la sede statutaria della società risultante dalla fusione transfrontaliera, oltre che la legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
- ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;
- i vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
- qualora ricorrano i presupposti, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione transfrontaliera;
- le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;
- le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione transfrontaliera;
- la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera, utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;
- se del caso, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
- la data di efficacia della fusione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione.
Sull'argomento, vedi anche:
Le fusioni transfrontaliere delle società di capitali in Europa
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