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Regolamento UE n. 1259/2010

Cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

Regolamento UE n. 1259/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Regolamento UE n. 1259/2010 sulla cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, si applica solo alle controversie di divorzio e separazione personale, restando pertanto escluse, le questioni preliminari, quali la capacità giuridica e la validità del matrimonio, e materie quali gli effetti del divorzio (o della separazione personale), sui rapporti patrimoniali, il nome, la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari. In tutti questi casi infatti, vanno applicate le norme di conflitto interne di ciascun Stato membro.

Si tratta di un accordo di cooperazione rafforzata, pertanto, nonostante l'adesione ad esso sia aperta a tutti gli Stati membri, esso è vincolante soltanto per i 14 Paesi partecipanti. Essi sono: Italia, Germania, Belgio, Spagna, Francia, Austra, Portogallo, Romania, Ungheria, Bulgaria, Slovenia, Lussemburgo, Lettonia e Malta. 

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i coniugi possono scegliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purchè si tratti di:

- una legge dello Stato di abituale residenza dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo
- una legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conslusione dell'accordo
- la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo
- la legge del foro.

L'accordo deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.

Quando invece manca un accordo delle parti, si applica la legge dello Stato:

- in cui si trova la residenza abituale dei coniugi, nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale
- dell'ultima residenza abituale dei coniugi
- di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale
- in cui è adita l'autorità giurisdizionale

Avv. Luca Santaniello 

Nota: sull'argomento vedi anche Quale legge si applica in caso di separazione o divorzio internazionale

 

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