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Ricorso contro i provvedimenti delle Ambasciate e dei Consolati italiani

Il silenzio - inadempimento dei Consolati italiani. L'autotutela amministrativa

Ricorso contro i provvedimenti delle Ambasciate e dei Consolati italiani

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n.71, i provvedimenti emanati dall'ufficio consolare, se non diversamente stabilito, sono considerati definitivi. Contro tali provvedimenti sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.

I provvedimenti delle Ambasciate e dei Consolati d'Italia possono essere impugnati, a seconda dei casi, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oppure davanti al Tribunale ordinario territorialmente competente.

Inoltre, è possibile ricorrere alla giustizia amministrativa anche contro il silenzio-inadempimento o l'inerzia degli uffici consolari (ad esempio quando ritardono nell'emissione di provvedimento richiesto), in quanto, anche se ubicati in terra straniera, le Ambasciate e i Consolati fanno parte della Pubblica Amministrazione.

Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamneto o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio è tenuto a pronunciarsi sull'istanza nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 241/1990.

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Sull'argomento vedi anche:

Successioni all'estero: i doveri delle Ambasciate e dei Consolati italiani

Come impugnare il diniego del visto di ingresso in Italia

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