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La protezione degli investimenti italiani in Albania.

Accordo tra Italia e Albania sulla promozione e protezione degli investimenti.

La protezione degli investimenti italiani in Albania.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'accordo tra Italia e Albania sulla promozione e la protezione degli investimenti è stato firmato a Roma il 12 settembre 1991 ed è entrato in vigore con Legge n. 709 del 14 dicembre 1994.

Ai sensi dell'accordo, per investimento si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine investimento indica, in particolare ma non esclusivamente:

- beni mobili ed immobili, nonchè ogni diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, ipoteche, pegni e privilegi;

- azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito;

- crediti finanziari o qualsiasi ogni diritto derivante da impegni o prestazioni di servizi aventi valore economico e relativi ad investimenti, nonchè i redditi reinvestiti;

- diritti di proprietà intellettuale e pertanto anche industriale, compresi i diritti d'autore, marchi registrati, brevetti, designs industriali, nonchè il know how, i segreti commerciali d'impresa, le denominazioni commerciali, il goodwill ed altri diritti similari;

- ogni diritto di natura economica conferito per legge, per contratto, su licenza o per atto amministrativo compresi quelli di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

Per investitore si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui od abbia assunto, ottenuta ogni necessaria autorizzazione amministrativa, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima.

Per persona fisica si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza e che sia legittimata ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per persona giuridica si intende, per ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede legale nel suo territorio che sia stata da essa, a norma di legge, riconosciuta come persona giuridica, società o impresa, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

Per redditi si intendono le somme che si ricavano da un investimento, ed in particolare profitti, interessi, utili da capitale, dividendi, royalties ed altri proventi da investimenti.

Ai sensi dell'accordo, ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo ad investimenti ed investitori dell'altra.

Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, il diritto di disposizione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra, nonchè le società ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai redditi connessi con gli investimenti stessi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

Il trattamento accordato alle attività, connesse con gli investimenti, di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività, connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente, a causa di guerre o di altri scontri armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà agli investitori, come risarcimento dei danni subiti, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori od agli investitori di ogni altro Paese terzo. I pagamenti a tale titolo devono essere liberamente trasferibili.

Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge, per effetto di sentenze od ordinanze delle autorità giudiziarie od amministrative competenti, ovvero per effetto di provvedimenti non discriminatori di carattere generale intesi a disciplinare le attività economiche.

Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non ricorrono le condizioni seguenti:

- perseguimento di fini pubblici o di interesse nazionale in conformita' a normative vigenti;

- adozione delle misure predette su base non discriminatoria;

- corresponsione di immediato pieno ed effettivo risarcimento.

Per maggiori informazioni, contatta Avvocati Internazionali

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