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La protezione degli investimenti italiani in Kuwait.

Consulenza legale per i cittadini e le imprese italiane in Kuwait.

La protezione degli investimenti italiani in Kuwait.

 

 

 

 

 

 

 

 

In materia di investimenti stranieri, esiste un accordo bilaterale tra Italia e Kuwait, per la reciproca promozione e protezione degli investimenti. Si tratta dell'accrdo firmato a Roma il 17 dicembre 1997 ed entrato in vigore in Italia nel 1989.

Ai sensi di tale accordo, il termine investimento comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore dell'accordo da una persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformità alle leggi e ai regolamenti di quello Stato. In particolare, il termine investimento include:

- beni mobili e immobili così come ogni altro tipo di diritti di proprietà in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi;

- azioni, titoli e obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali società e titoli dello Stato;

- diritti su denaro o su qualsiasi attività avente valore economico legato ad un investimento;

- diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali e altri diritti di proprietà industriale, know how, segreti commerciali, nomi commerciali e avviamento di imprese;

- qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi licenza e concessione in conformità con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, estrarre e sfruttare le risorse naturali.

Per investitore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente. Per persona fisica si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi. Per persona giuridica si intende, in relazione ad entrambi gli Stati Contraenti, qualsiasi entità stabilita e riconosciuta secondo la legge dello Stato come persona giuridica, quali enti pubblici, società, autorità, fondazioni, società private, industrie, istituzioni e organizzazioni a prescindere se le loro responsabilià siano limitate o di altro genere.

Per proventi si intendono le somme ricavate tramite un investimento e in particolare, anche se non in via esclusiva, ivi compresi profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, diritti di sfruttamento, royalties o compensi.

In virtù dell'accordo, ciascuno Stato Contraente incoraggerà gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire sul suo territorio e zone marittime e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, permetterà tali investimenti.

Ciascuno Stato Contraente assicurerà sempre un giusto ed equo trattamento per gli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurerà che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime da parte degli investitori dell'altro Stato Contraente non sia in alcun modo sottoposta e/o pregiudicata da misure irragionevoli o discriminatorie.

Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del proprio territorio e zone marittime, accorderà agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altro Stato Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti ed ai proventi dei suoi stessi investitori o agli investimenti e ai proventi degli investitori di un Paese terzo, qualunque sia il piu' favorevole.

Ciascuno Stato Contraente, nel suo territorio e zone marittime, concederà agli investitori dell'altro Stato Contraente, per quanto riguarda la gestione, conservazione, utilizzazione, godimento o destinazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi stessi investitori o agli investitori di un Paese terzo, qualunque sia il piu' favorevole.

Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli Stati Contraenti subiscono perdite dovute alla guerra, o ad altro conflitto armato, ad uno stato di emergenza nazionale o ad altri fatti analoghi nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, essi dovranno ricevere un giusto e adeguato indennizzo a seguito della perdita subita.

Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una di loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea che limiti il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salvo le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un tribunale competente.

Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o alla espropriazione, se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale dello  Stato, contro un sollecito, adeguato e giusto indennizzo e a condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria ed in conformità con la normale procedura legislativa.

Sull'argomento, vedi anche:

Avvocati in Kuwait: il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze italiane

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