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Il contratto di agenzia in Spagna.

Consulenza legale sul diritto commerciale spagnolo.

Il contratto di agenzia in Spagna.

 

 

 

 

 

 

 

 

In Spagna, il contratto di agenzia è disciplinato dalla legge 12/1992 (ley sobre contrato de agencia).

Ai sensi dell'art. 1 di tale legge, attraverso un contratto di agenzia, una persona fisica o giuridica, denominata agente, si compromette nei confronti di un'altra persona, in maniera continuata o stabile e in cambio di una remunerazione, a promuovere atti o operazioni per conto altrui, o a promuoverli e concluderli in nome e per conto altrui, come intermediario indipendente, senza assumere, salvo patto contrario, il rischio di tali operazioni.

Secondo il diritto spagnolo, non sono considerati agenti i rappresentanti di commercio dipendenti, né, in generale, le persone che siano vincolate da un legame lavorativo, comune o speciale, con l'imprenditore per conto del quale lavorano.

Per quanto riguarda gli obblighi dell'agente, questi dovrà, anche a mezzo di dipendenti, realizzare la promozione, e se del caso, la conclusione degli atti e delle operazioni di commercio che gli sono affidate. L'utilizzo di subagenti dovrà essere espressamente autorizzato. 

Nell'esercizio della sua attività professionale, l'agente dovrà agire con lealtà e buona fede, tutelando gli interessi dell'imprenditore per il quale lavora. 

Anche il preponente è tenuto al rispetto di una serie di obblighi nei confronti dell'agente, in particolare dovrà mettere a disposizione dell'agente, con sufficiente anticipo, i campionari, i cataloghi, le tariffe e gli altri documenti necessari per l'esercizio dell'attività professionale. Dovrà, inoltre, fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto di agenzia e, in particolare, avvertirlo quando prevede che il volume di affari sarà sensibilmente inferiore a quello programmato. Infine, pagare le commissioni maturate dall'agente.

Per quanto riguarda la durata del contratto di agenzia, questo può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso in cui non sia stata stabilita una durata, il contratto si intende a tempo indeterminato.

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Sull'argomento vedi anche:

La rescissione dei contratti in Spagna

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