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Avvocati in Bulgaria: la protezione degli investimenti italiani

L'Accordo bilaterale tra l'Italia e la Bulgaria sulla promozione e la protezione degli investimenti

Avvocati in Bulgaria: la protezione degli investimenti italiani

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, è stato firmato a Roma il 5 Dicembre 1988 ed è entrato in vigore con Legge 23 Giugno 1990 n.179.

L'Accordo detta le condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti da parte di investitori di uno Stato contraente nel territorio dell'altro Stato.

Sulla base dell'Accordo bilaterale, ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra parte, garantendo altresì, che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la cessione o la trasformazione degli investimenti nel suo territorio effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, per investimenti si intendono tutti i beni relativi all'attività economica, in particolare:

- proprietà ed altri diritti reali
- qualsiasi diritto a prestazioni che abbiano un valore economico associato ad un investimento
- diritti d'autore, diritti di proprietà industriale, brevetti per invenzioni, marchi commerciali, denominazioni commerciali, know-how
- i diritti sulla quota di partecipazione ad una società o quelli provenienti da altro tipo di partecipazione ad una società
- qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi autorizzazione amministrativa in conformità alla legge.

Per investitori, invece, si intendono tutte le persone fisiche o giuridiche, che siano cittadini o abbiano la propria sede in uno degli Stati contraenti.

Ciascuno Stato contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati da parte degli investitori dell’altro Stato, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori di Stati terzi. Questo trattamento non si riferisce ai privilegi che uno degli Stati contraenti concede agli investitori di Stati terzi in base alla loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, o in base ad un accordo economico multilaterale o bilaterale.

Sull'argomento vedi anche:

Assistenza legale per i cittadini e le imprese italiane in Bulgaria

Avvocati in Bulgaria

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